Passaggio di proprietà auto: la guida definitiva. Quanto costa il trapasso, i documenti necessari e la procedura online
Avete deciso di acquistare una vettura usata? Si tratta di un’operazione che, a livello burocratico, richiede il disbrigo di alcune pratiche che occorre conoscere bene per evitare truffe, raggiri e brutte sorprese. In questa guida, vi elenchiamo tutti i passaggi. Partiamo dall’inizio. Il passaggio di proprietà è una procedura necessaria dal momento che gli autoveicoli sono tra quei beni mobili che il nostro Codice Civile definisce “beni mobili registrati”. Ciò significa che per il loro trasferimento (come, ad esempio, la vendita o la successione ereditaria) sono necessarie delle specifiche formalità. Nel 2021, sono state ben 3.032.192 le auto che hanno cambiato proprietario (dato Aci, al netto delle minivolture). Circa la metà dei passaggi di proprietà si sono svolti tra privati, e l’atra tra privati e commercianti.
Attraverso il passaggio di proprietà (definito impropriamente anche “trapasso auto”) si procede, in particolare, a modificare il nome dell’intestatario del veicolo:
- Nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA), il registro gestito dall’ACI che identifica la proprietà dei veicoli (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) e riporta le relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, come i fermi giudiziari e amministrativi e le ipoteche.
- Nell’Archivio Nazionale Veicoli della Motorizzazione che è l’archivio che contiene tutte le informazioni relative ai veicoli quali, proprietari, conducenti, omologazione, immatricolazione, ecc., che sono riportate nella carta di circolazione.
Come visto, il PRA oltre a identificare la proprietà del veicolo contiene anche lo stato giudiziario del veicolo, come per esempio la presenza di ipoteche gravanti sul veicolo stesso o di vincoli quali sequestri, pignoramenti o fermi amministrativi. È sempre buona norma prima di acquistare un’auto o un motoveicolo di seconda mano, effettuare una visura al PRA per conoscere lo stato giuridico e patrimoniale del veicolo e non avere brutte sorprese. Avere queste informazioni è molto semplice, basta avere targa, tipo veicolo e codice fiscale del venditore e si può verificare gratuitamente la presenza di vincoli o gravami accedendo on line al link, verifica gravami e vincoli, messo a disposizione sul sito dell’ACI. Qualora si volesse un dettaglio maggiore della situazione giuridico – patrimoniale è possibile richiedere una “visura” più completa sempre on line.
Passaggio di proprietà auto tra privati e in concessionaria: come si fa?
Quando l’auto usata viene acquistata presso una concessionaria, tutta la pratica viene gestita dal professionista stesso e l’acquirente non dovrà preoccuparsi delle formalità, salvo assicurarsi ovviamente che le stesse vengano effettivamente svolte dal concessionario.
Se, invece, il passaggio di proprietà avviene tra privati cittadini è bene invece conoscere gli adempimenti e le tempistiche da rispettare, nonché le alternative a disposizione.
Proviamo a fare chiarezza.
Per procedere con il passaggio di proprietà di un’autovettura, di un motociclo o di un rimorchio bisognerà:
- 1) autenticare la firma del venditore sull’atto di vendita.
Non è necessario affrontare le spese di un notaio: il venditore si può rivolgere agli uffici del comune, non necessariamente in quello di residenza, con la carta di circolazione dell’auto, per ottenere l’autentica dell’atto di vendita da parte del segretario comunale. Può essere redatto anche su carta semplice e il costo, di solito, è solo quello della marca da bollo necessaria (16 euro, in molti comuni). Non è quindi possibile completare il passaggio di proprietà auto in comune, ma si può effettuare una parte preliminare.
Entro 60 giorni dall’autentica
- 2) Richiedere attraverso lo Sportello Telematico dell’automobilista (STA) il rilascio del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (DU), nel quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo.
Il documento unico di circolazione è il nuovo documento in vigore dal 1° ottobre 2021 che ha riunito il certificato di proprietà e la carta di circolazione e rappresenta un’importante novità nell’ottica della semplificazione burocratica e della riduzione dei costi.
I vecchi certificati di proprietà (sia cartacei che digitali) e le vecchie carte di circolazione restano, comunque, valide fino a che non si fa richiesta del Documento Unico per trasferimento di proprietà, furto, smarrimento o deterioramento.
Per tutti i nuovi veicoli viene, ovviamente, rilasciato il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà.
Passaggio di proprietà in agenzia o in Motorizzazione?
In generale, è possibile procedere al passaggio di proprietà rivolgendosi a due tipologie di soggetti, con costi diversi.
- Se ci si affida a degli intermediari come le delegazioni ACI o le agenzie di pratiche auto abilitate, sarà prevista una tariffa (variabile a seconda dell’intermediario scelto) per l’intermediazione, oltre ai costi previsti per legge.
- Se ci si rivolge, invece, agli sportelli telematici presenti presso gli uffici del PRA (presso le unità territoriali ACI, da non confondere con le delegazioni ACI) o gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile, si pagheranno solo i costi dovuti per legge, senza alcun costo aggiuntivo.
I documenti necessari per il passaggio di proprietà auto sono:
– Modello Istanza unificata.
– Certificato di proprietà cartaceo (CDP) o digitale (CDPD) e carta di circolazione del veicolo, oppure, Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (DU).
– Fotocopia del documento di identità/riconoscimento in corso di validità dell’acquirente (o degli acquirenti se più di uno è coinvolto nella procedura per l’intestazione dei nuovi documenti dell’auto).
– Fotocopia del Codice Fiscale dell’acquirente o degli acquirenti (tessera sanitaria o fronte/retro carta di identità elettronica.
Dichiarazione unilaterale di vendita con firma autenticata del venditore, in bollo. La dichiarazione unilaterale di vendita autenticata può essere redatta direttamente sul retro del certificato di proprietà cartaceo. Basterà, quindi, compilarla e autenticare la firma del venditore.
Passaggio di proprietà senza acquirente, a distanza
Se venditore ed acquirente non si possono recare insieme a effettuare il passaggio di proprietà, la pratica può essere portata avanti anche da una delle due parti, a patto di redigere la dichiarazione unilaterale di vendita (con firma autenticata del venditore).
Per quanto riguarda la dichiarazione unilaterale di vendita, è possibile autenticare la firma del venditore gratuitamente presso lo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) del PRA oppure della Motorizzazione Civile, ma in questo caso è obbligatorio, subito dopo aver autenticato la firma, richiedere contestualmente il rilascio del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo. Quindi, in questo caso, non valgono i 60 giorni di tempo tra l’autentica della firma e la richiesta del DU.
Invece di rivolgersi agli uffici del PRA o della Motorizzazione civile, si può scegliere di autenticare la firma del venditore anche presso gli sportelli telematici dell’automobilista delle delegazioni ACI o delle agenzie di pratiche auto. Inoltre, per l’autentica della firma ci si può rivolgere anche agli uffici comunali preposti o ad un notaio (in questo caso sarà, ovviamente, prevista una tariffa per lo svolgimento della pratica di autenticazione da parte del notaio).
In alternativa alla dichiarazione unilaterale di vendita, è possibile anche presentare l’atto pubblico, contratto o sentenza, in copia conforme all’originale in bollo.
Comunque, la procedura più semplice resta sempre quella di recarsi insieme venditore e acquirente presso uno degli uffici pubblici su indicati o presso un intermediario e procedere alla firma dell’atto di vendita (con contestuale autentica della firma del venditore) e alla richiesta di rilascio del DU.
Casi particolari e documentazione aggiuntiva
In alcuni casi particolari possono essere richiesti ulteriori documenti. Vediamo quelli più frequenti
- Nel caso di società o enti è necessaria la presenza del legale rappresentante e una visura camerale recente (entro i tre mesi antecedenti la data del passaggio di proprietà).
- Se l’acquirente è un cittadino extracomunitario serve, invece, il permesso di soggiorno in corso di validità.
Passaggio di proprietà auto defunto
Qualora sia necessario il passaggio di proprietà dal defunto agli eredi (ad esempio dal padre defunto al/alla figlio/a o ai/alle figli/e) l’atto di accettazione dell’eredità, sostituisce l’atto (o la dichiarazione) di vendita. Sarà, quindi, necessario autenticare la firma dell’erede o degli eredi sull’atto di accettazione dell’eredità ed entro sessanta giorni dall’autentica della firma, procedere con la registrazione dell’atto e la richiesta presso gli STA del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (DU).
Trapasso auto defunto: se ci sono più eredi
Quando vi sono più eredi capita spesso che ad intestarsi il veicolo sia però uno solo di questi. Nel caso vi siano più eredi, ma solo uno intenda intestarsi il veicolo, si può comunque presentare un unico atto che contiene sia l’accettazione dell’eredità (da parte di tutti gli eredi), che la contestuale cessione del veicolo a favore di uno degli eredi.
Infine, in caso di smarrimento, furto o distruzione del certificato di proprietà o della carta di circolazione, oppure del Documento Unico sarà necessario presentare agli uffici la relativa denuncia, per richiederne il duplicato e procedere poi con il passaggio di proprietà.
Quanto costa il passaggio di proprietà e chi paga il trapasso auto
Salvo accordi differenti tra le parti, il passaggio di proprietà viene pagato dal compratore. E’ tuttavia tutt’altro che raro che il venditore professionista (concessionaria o rivenditore usato multimarca) proponga al compratore un’offerta “all inclusive” compresa di costo del trapasso, in modo che risulti “in regalo” o “compreso nel prezzo”. I costi del passaggio di proprietà di un autoveicolo previsti per legge ammontano a circa 85 euro comprensivi della pratica e dei bolli a cui vanno aggiunti i costi dell’Imposta Provinciale di Trascrizione che varia da provincia a provincia e dipende dalla potenza del veicolo.
Più precisamente, la legge prevede per il passaggio di proprietà di un autoveicolo i seguenti prezzi:
- Emolumenti PRA (ACI): 27 euro
- Imposta di bollo: 32 euro per l’istanza e 16 euro per il rilascio del Documento Unico;
- Diritti DT (Motorizzazione Civile): 10,2 euro
- IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione): dipende dalla potenza del veicolo e dalla provincia di residenza. Ammonta a 151 euro se il veicolo non supera i 53 kW. Per veicoli di potenza superiore ai 53 kW, ai 151 Euro vanno sommati dai 3,51 ai 4,56 euro (a seconda della provincia) per ogni kW eccedente i 53 kW.
Come abbiamo già detto, più sopra, se ci si rivolge ad intermediari (come, ad esempio, le agenzie di pratiche auto) a questi costi vanno, però, aggiunte le tariffe di intermediazione definite dai singoli intermediari in regime di libero mercato.
Modalità di pagamento: niente contanti al PRA
Per le modalità di pagamento bisogna prestare attenzione, perché non tutti i soggetti accettano qualsiasi modalità di pagamento.
Nel caso di intermediari occorrerà verificare con il singolo soggetto scelto (delegazione ACI o agenzia di pratiche auto) le modalità di pagamento previste.
Gli uffici del PRA accettano solo Bancomat o carte di debito prepagate. Non sono ammessi, quindi, i contanti, ma neanche le carte di credito. Inoltre, non è possibile pagare con il sistema PagoPA o con bollettino postale.
Se il passaggio di proprietà avviene presso gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile, i pagamenti di spettanza ACI, quali emolumenti PRA e IPT vanno effettuati mediante PagoPA direttamente on line al link https://iservizi.aci.it/PagamentoFormalita/.
Invece i restanti pagamenti per le imposte di bollo e i diritti di Motorizzazione possono essere effettuati tramite i chioschi self-service abilitati presso gli uffici della Motorizzazione Civile, presso gli uffici postali tramite bollettini postali di riferimento, tramite la rete convenzionata dei tabaccai oppure online mediante il Portale dell’automobilista.